by Andrea Melatti Andrea Melatti

Quali adempimenti previsti dall’articolo 8? Cos’ è la garanzia finanziaria?

Come deve essere fatta la fideiussione per le imprese che effettuano le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti?

Nell’articolo del 10 dicembre del nostro blog la news riguardava l’ approfondimento legislativo in merito a cosa dice la legge https://bit.ly/2DGRobt

“Lo smaltimento dei rifiuti, il rispetto della legge e dell’ambiente: temi non facile da legare ma necessari per vivere in un ambiente sano. La legge italiana, nel rispetto anche delle normative europee, ha introdotto l’articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n. 116, modificando l’art. 216 del decreto legislativo 152/2006 aggiungendo dopo il comma 8-ter altri commi.

In questa news oggi approfondiamo le modalità e i dettagli dell’Albo Gestori Ambientali, in cui siamo iscritti, in cosa consiste la garanzia finanziaria, e riportiamo un fac simile di polizza fidejussoria

Devono iscriversi nella Categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali le imprese o enti che effettuano attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza la detenzione degli stessi. Si definisce:

  • commerciante qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
  • intermediario qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

In fase di iscrizione, ci viene richiesto di attestare la dotazione minima di personale necessaria per lo svolgimento delle suddette attività e la propria capacità finanziaria. L’iscrizione/rinnovo nella Categoria 8 è subordinata alla presentazione della garanzia finanziaria.

Cos’è la garanzia finanziaria?
La garanzia finanziaria consiste in una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa da inviare entro 90 giorni dalla richiesta di iscrizione e 45 dalla quella di rinnovo.
Nel caso delle imprese iscritte alla Categoria 8, deve essere prestata sulla base della quantità annua di rifiuti pericolosi e/o di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi trattati nelle attività di commercio e intermediazione. Gli importi delle fideiussioni corrispondono pertanto alle classi di iscrizione della categoria 8 (calcolate sulle tonnellate dei rifiuti trattati).

L’ Allegato “A” del decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 giugno 2011 contiene la Fideiussione per le imprese che effettuano le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti oggetto di tali attività

Ne riportiamo per intero il fac simile

PREMESSO 1- che l’Impresa (Ditta) …………………………………., con sede in…………………………………, codice fiscale n. ……………………. intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di intermediazione e commercio dei rifiuti nell’ambito della categoria ….,classe …., di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 giugno 2011 2- che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza nonché l’eventuale risarcimento degli ulteriori danni all’ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza della attività svolta

CIO’ PREMESSO La Società ……………… abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all’esercizio del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, con sede in…………, codice fiscale n. ………..alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore dell’impresa ………………………………………………….. e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge – la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo di euro …………………..(euro ……………………………………..), secondo quanto previsto per la categoria ….., classe ….., di appartenenza della impresa medesima ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 giugno 2011, a garanzia delle somme dovute per: a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti b) messa in sicurezza e bonifica c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza d) risarcimento degli ulteriori danni all’ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,. qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alle attività di intermediazione e commercio dei rifiuti svolta dall’impresa nel periodo di efficacia dell’iscrizione nell’Albo nazionale gestori ambientali. Le somme derivanti dall’eventuale escussione della garanzia sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA’ E IL MINISTERO

Articolo 1 (Delimitazione della garanzia) 1. La Società garantisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l’impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al bilancio dello Stato per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all’eventuale risarcimento degli ulteriori danni all’ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell’iscrizione dell’impresa stessa nell’Albo nazionale gestori ambientali a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell’attività di intermediazione e commercio dei rifiuti di cui in premessa.

Articolo 2 (Efficacia della garanzia) 1. La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell’Albo Nazionale gestori ambientali. 2. La competente sezione regionale dell’Albo comunicherà tempestivamente alla Società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell’efficacia dell’iscrizione o di cancellazione dall’Albo.

Articolo 3 (Durata della garanzia) 1. La presente garanzia ha validità pari a 2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell’iscrizione all’Albo. 3. Decorso il termine di cui al comma 1 la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Società stessa.

Articolo 4 (Facoltà di recesso) 1. La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell’Albo, al Ministero e all’impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente articolo 3.

Articolo 5 (Pagamento del premio) 1. Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell’impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l’impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Articolo 6 (Avviso di sinistro – Pagamento) 1. Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l’escussione della garanzia e l’impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell’Albo – con richiesta motivata inviata anche all’impresa – inviterà la Società a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma dovuta ai sensi dell’articolo 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell’importo garantito: a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all’impresa che nulla potrà eccepire al riguardo; b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all’ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo. 2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 si applica quanto previsto all’articolo 10. 3. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. 4. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l’importo garantito si riduce automaticamente dell’importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

Articolo 7 (Rinuncia alla preventiva escussione) 1. La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell’impresa, ai sensi dell’articolo 1944 del codice civile.

Articolo 8 (Surrogazione) 1. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l’impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Articolo 9 (Forma della comunicazione alla Società) 1. Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Articolo 10 (Foro competente) 1. In caso di controversia tra la Società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 del codice di procedura civile.

Da https://bit.ly/2X4UX40

Ci auguriamo che questo articolo sia stato utile per vivere più da vicino le nostra attività e per garantirvi su professionalità e adempimenti

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